SENTENZA :CITTA DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12868 del 2014, proposto da:
Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Tedeschini, Domenico Greco, con domicilio eletto presso Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
contro
U.T.G. - Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dei provvedimenti della Prefettura di Roma di diniego parziale di accesso prot. n. 239850/Area I Bis OSP e 239217/Area I Bis O.S.P. del 21.10.2014;
e per la declaratoria di accesso
agli atti, provvedimenti e relazioni di servizio dei competenti Organi di Polizia di cui all’istanza di accesso formulata dalla ricorrente, ancorchè di data e tenore sconosciuti, che hanno costituito il presupposto per l’adozione, da parte del Prefetto di Roma, dell'informativa interdittiva antimafia prot. n. 234639/2014 del 16.10.2014;
e per il risarcimento dei danni
danni subiti e subendi dalla ricorrente conseguenti alla mancata ostensione della documentazione richiesta, da quantificare in corso di causa, anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, operante nel settore della vigilanza pubblica e privata ed appartenente al Gruppo Metronotte, è stata destinataria dell’informativa antimafia del 16 ottobre 2014 della Prefettura della Provincia di Roma.
La ricorrente, oltre ad impugnare tale provvedimento dinnanzi al TAR Lazio, ha chiesto in data 21 ottobre 2014 l'accesso alla nota della Prefettura della Provincia di Roma prot n. 234639/2014 del 16 ottobre 2014 (comunicata all'Agenzia delle Entrate con nota prot n. 23521/2014 del 16 ottobre 2014) e di tutti gli atti e provvedimenti connessi e presupposti del procedimento culminato con l'adozione dell'informativa antimafia de qua (relazioni di P.G. e di P.S., istruttoria, provvedimenti, ecc.), al fine di esercitare il proprio diritto di difesa avverso gli atti adottati nei suoi confronti, ritenuti lesivi.
La Prefettura di Roma ha riscontrato la descritta istanza di accesso, con note prot. n. 239850/Area I Bis e prot. n. 239217/Area I Bis O.S.P. del 21 ottobre 2014, nella quali si legge che: “(…) la S. V. potrà presentarsi presso questo Ufficio il giorno 23/10/2014 alle ore 10.00 [...] Si informa che, nella fattispecie in esame, l'accesso è consentito [...] relativamente al provvedimento ostativo, conclusivo del procedimento. Gli atti endoprocedimentali, contenenti informazioni fornite dai competenti Organi di Polizia, non potranno essere visionati perché appartenenti alla categoria dei documenti inaccessibili ai sensi dell'art. 3 del D.M 10.05.1994, n. 415, regolamento attuativo dell'art. 24, comma 2 della legge n. 241/1990. La predetta documentazione istruttoria rimane conservata agli atti di questo Ufficio, nel rispettivo fascicolo [...] ".
In sostanza, l'Amministrazione resistente ha concesso unicamente l'ostensione del provvedimento conclusivo del procedimento, negandolo a tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente, affermando che trattasi di "documenti inaccessibili ai sensi dell'art. 3 del D.M 10.05.1994, n. 415, regolamento attuativo dell'art. 24, comma 2 della legge n. 241/1990".
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione degli arti. 1, 3, 22, 24 e ss., Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 415/1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 352 del 1992. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU; violazione e falsa applicazione degli ant. 13, 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, sviamento, manifesta ingiustizia.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Il Collegio ritiene che le domande proposte dalla parte ricorrente al fine di ottenere l'accesso agli atti del procedimento concluso con l'adozione della citata informativa interdittiva antimafia, siano fondate e debbano essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
Come correttamente rappresentato dalla Società ricorrente, la legge n. 241/1990 garantisce il diritto di accesso - a coloro che sono legittimati in tal senso ed hanno interesse ad ottenere gli atti richiesti -, anche in caso di limiti all'ostensione, posto che l'art. 24 della citata legge del 1990, oltre ad individuare i limiti all'accesso, prevede che lo stesso "... deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ...".
Nel caso di specie, l'istanza di accesso della Società ricorrente presenta tutti i caratteri (interesse personale, concreto e attuale, nonché necessarietà e indispensabilità) richiesti dalla legge affinché l'Amministrazione conceda l'ostensione, poiché la ricorrente è destinataria della interdittiva antimafia adottata sulla base degli atti di cui è stato chiesto l'accesso.
Pertanto, la conoscenza degli atti che hanno costituito il presupposto per l'adozione dell'informativa interdittiva risulta consentita e necessaria per esercitare il diritto di difesa della ricorrente.
Del resto, la classifica di "riservato" apposta sugli atti di cui è stato chiesto l'accesso, riconducibili agli atti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 415/1994 (recanti l'elenco di categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti, rispettivamente, "alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionale" e "alla sicurezza pubblica" ovvero alla "prevenzione e repressione della criminalità") non preclude, in modo assoluto, la cognizione degli stessi, se sussiste (come nel caso di specie) l'esigenza di difesa di interessi giuridicamente protetti del richiedente.
Ne consegue l'illegittimità del diniego parziale di accesso adottato dall'Amministrazione resistente, anche perché, nel caso di specie, l'accesso è stato negato facendo un generico richiamo all'art. 24 della L.n. 241/1990 e all'art. 3 D.M. n. 415/1994, utilizzando una motivazione generica non recante le reali ragioni che, nel caso concreto, impediscono alla ricorrente di visionare ed estrarre copia dei documenti richiesti per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché per finalità di prevenzione e repressione della criminalità.
E' evidente, del resto, che eventuali esigenze di segretezza o riservatezza, una volta esplicitate e motivate, non impedirebbero all'Amministrazione di consentire l'accesso, potendo essere soddisfatte con idonee tecniche di mascheramento.
Pertanto, tenendo conto di quanto sopra esposto, va ordinato all'Amministrazione di consentire l'accesso agli atti posti a base dell'informativa interdittiva antimafia del Prefetto di Roma prot. n. 234639/2014 del 16.10.2014, mediante estrazione di copia.
L'accesso va consentito entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, o, se anteriore, notificazione della presente decisione.
Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento danni, posto che, pur a voler prescindere dalla genericità della stessa, la Società ricorrente non ha dedotto e documentato alcunché al riguardo, e (oltre ad aver citato la richiesta risarcitoria nell'epigrafe dell'atto introduttivo del giudizio) non ha ribadito la domanda nelle conclusione del ricorso.
Le spese seguono il principio della soccombenza prevalente, e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto ordina all'Amministrazione l'esibizione degli atti indicati in motivazione, con le modalità e i termini ivi indicati;
Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente FF
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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