Nel caso ci fosse ancora qualche imbecille !!!!

14.07.2014 08:19

Nel caso ci fosse ancora qualche imbecille !!!!  anzi cè qualche imbecille che- pur di approfittare personalmente e ricavare qualcosa per le sue tasche  con una certo istituto di vigilanza,sI accontenta di un pranzetto da due centesimi.

Evidentemente questo povero imbecille oltretutto non appartenente a questo certo istituto di vigilanza,  sta facendo pressioni con intimidazioni e ricatti  atti a  far disicrivere i lavoratori da una sigla sindacale molto scomoda come la nostra,perlopiù indicando ai lavoratori stessi altre sigle sindacali di suo comodo e ovviamente di comodo, a questo certo istituto di vigilanza che oramai sembra arrivato alla frutta.

A mio parere,questo ominicchio viscido e senza spina dorsale- che si accontenta per un pranzetto da 15 euro  e/o magari anche di una vacanza all'estero da due lire molto probabilmente a spese di questo certo istituto di vigilanza- dovrebbe essere rinchiuso dentro un Ex Lebbrosario pieno di specchi in modo tale che riflettano la sua vergogna e quella del suo " mandante "se così lo vogliamo chiamare, tornato bella Toscana che- non ha le palle di incontrare certe persone come noi.

 

 

Diritto di associazione e di attività sindacale.

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

Art. 15.
Atti discriminatori.

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali

 

Art. 28.
Repressione della condotta antisindacale.

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore (1) del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore (1) in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo (2).

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore (1) in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile .

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

Con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, l’art. 39 c.1 Cost. dice che “l’organizzazione sindacale è libera”; si tratta di una norma di immediata precettività in quanto enuncia un principio fondamentale.
In base alla realtà sociale, è sindacale l’attività o l’organizzazione diretta a proteggere gli interessi collettivi dei lavoratori.
Titolari della libertà sindacale sono i lavoratori subordinati privati e pubblici (Dlgs. 165/2001), i parasubordinati (es. agenti e rappresentanti di commercio, i medici convenzionati con il S.S.N.); i lavoratori autonomi, invece, in quanto non soggetti al vincolo di subordinazione, sono titolari della sola libertà di associazione ex art. 18 Cost.
I datori di lavoro non sono titolari della libertà sindacale, elaborata dal costituente esclusivamente per i lavoratori,

ma solo della libertà d’impresa ex art. 41 c.1 Cost. e della libertà di associazione.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, a seguito della smilitarizzazione del 1981, hanno diritto di associarsi in sindacati ma non possono iscriversi ad altri né rappresentare altri lavoratori; i sindacati di polizia non possono quindi aderire o affiliarsi con altre organizzazioni sindacali.
I militari, invece, non possono costituire organizzazioni sindacali né aderire ad altre.
 

La libertà sindacale può essere analizzata sotto un profilo individuale o collettivo: sul piano individuale si può configurare una libertà positiva, ossia consentire ai lavoratori di organizzarsi in sindacati, svolgere attività di proselitismo ecc. ma anche una libertà negativa, ossia consentire ai lavoratori di non aderire ad alcun sindacato o di cessare liberamente di farne parte.
Sul piano collettivo si configura una libertà organizzativa (senza intrusioni), una libertà di scegliere gli obiettivi e gli ambiti d’intervento (es. scegliere le categorie di lavoratori da rappresentare), una libertà d’azione contrattuale e non un obbligo a trattare o contrarre, una libertà di lotta.
 

La libertà sindacale ha un’ampia autonomia che si estende anche ai rapporti con lo Stato e i pubblici poteri; in questo modo non vi è la possibilità per lo Stato di intervenire con provvedimenti autoritativi sull’attività sindacale.


Post del segretario nazionale,Mario BUSCIA.