Lo ha deciso il Ministro dell’Interno con un Decreto che autorizza il loro impiego sui battelli battenti bandiera italiana che transitano in acque a rischio
Detto, fatto. Mentre in Parlamento non si cava un ragno da un buco, il Decreto sulla pirateria (DM 28 dicembre 2012, n. 266 pubblicato il 29 Marzo) è entrato in vigore, quindi d'ora in poi potranno essere impiegate Guardie Giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.
Innanzitutto il DM specifica che le Guardie Particolari Giurate possono solo offrire «servizi di protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali a rischio pirateria (ossia quelle individuate con decreto del Ministero della Difesa)».
Le Guardie Giurate da impiegarsi possono essere dipendenti degli Armatori (art. 133 del TULPS) o di Istituti di Vigilanza Privata, nei casi in cui il Ministero della Difesa abbia reso noto all’Armatore che non è possibile l’impiego dei Nuclei Militari di Protezione.
Queste guardie devono inoltre avere un curriculum importante, oltre ai requisiti dell’art. 138 TULPS, ossia: devono avere prestato servizio nelle Forze Armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva; devono avere superato i corsi teorico-pratici di cui all’art. 6 del DM 15 Settembre 2009, n. 154; devono aver superato un corso di addestramento specifico , con oneri a carico dei destinatari; devono infine essere in possesso di porto di arma lunga per difesa personale.
Un punto che aveva fatto discutere erano le modalità di svolgimento dei servizi: chi le decide? Chi le approva? E' ora sciolta la riserva: dovrà essere predisposto un Regolamento di Servizio (secondo l'All. D del DM 269/2010) approvato dal Questore della Provincia dove ha sede l’Istituto di Vigilanza Privata o dove è stata iscritta la nave dell'Armatore.
Il Regolamento dovrà precisare: quante GPG sono impiegate (non meno di 4 e commisurate alle necessità di difesa e alla tipologia di nave, alle merci trasportate e ai sistemi di auto protezione presente a bordo);
chi sono i responsabili (tra le Guardie con maggiore esperienza) per ciascun nucleo di GPG a bordo; che l’uso delle armi deve essere limitato alla legittima difesa (art. 52 CP);
che l'uso delle armi comuni da sparo e quelle in dotazione alla nave possono essere usate esclusivamente entro i limiti delle acque internazionali a rischio pirateria;che i servizi di protezione sono svolti sotto la direzione del Comandante.