Dispositivo dell'art. 580 Codice Penale

02.01.2014 19:05
 
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Dispositivo dell'art. 580 Codice Penale

Chiunque determina (1) altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583(2).
Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577].

1) Oltre che con un'azione, la determinazione ed il rafforzamento del proposito di suicidio può commettersi anche attraverso un'omissione (l'agevolazione, invece, può commettersi solo con un'azione). Anche in questo caso, deve trattarsi di omissione in senso normativo, cioè di mancato compimento di una attività imposta dalla legge.

(2) Si discute, in dottrina, se la morte o le lesioni gravi o gravissime del suicida costituiscano evento del reato o ne rappresentino soltanto condizioni obiettive di punibilità [v. 44].
Secondo ANTOLISEI e PISAPIA le lesioni costituirebbero condizioni obiettive di punibilità. Osserva, per contro, PANNAIN che la morte o le lesioni gravi o gravissime del suicida non sono fuori dal rapporto di causalità materiale (le condizioni obiettive di punibilità, invece, lo sono e lo devono essere: cfr. parte generale), per cui esse costituiscono l'evento del delitto, proprio perché sono prevedute o volute dall'agente come conseguenza della sua azione od omissione.

 

 

far sorgere nella vittima il proposito di togliersi la vita.